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Dipendente pubblico, l’amministrazione può risolvere il contratto quando ha maturato la pensione anticipata – Repubblica.it
Gentile esperto, sono un funzionario pubblico e raggiungo 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva un mese prima del compimento dei 65 anni di età. Mi dicono che l’Amministrazione al compimento dell’età – avendo già i contributi massimi – può mandarmi in pensione d’Ufficio invece di aspettare i 67 anni. Se è così avendo già maturato ovviamente i requisiti per quota 100 e in considerazione che dalle proiezioni 2 anni in più mi alzano di poco la futura pensione, salvo modifiche della legge attuale visto il nuovo governo, potrei essere tentato di anticipare la quiescenza.
Gentile lettore, si conferma che per effetto dell’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nonché dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le pubbliche amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre che nell’ipotesi dei 67 anni (età pensionabile di vecchiaia).
Tale pensionamento automatico per raggiungimento dei limiti ordinamentali non opera nei confronti di quota 100 per espressa previsione del D.L. 4/2019. Trova maggiori dettagli sulla disciplina del recesso per pensionamento nella Circolare n. 2/2015 del Dipartimento di Funzione Pubblica. Si ricorda che, sebbene fra i due ingressi a pensione non sussisteranno sostanziali differenze quanto ad ammontare, la sola Quota 100 inibisce la percezione di redditi di lavoro dipendente e autonomo (fatta eccezione per 5000 euro lordi annui) fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni fino al 2020), per cui rimane preferibile dunque l’ingresso in pensione anticipata.
