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Proroga Naspi 2021: requisiti e provvedimenti Covid-19

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Proroga Naspi 2021: requisiti e provvedimenti Covid-19

– Pubblicità – Il Bilancio di previsione dello Stato del 30 dicembre 2020 ha previsto la proroga Naspi, ovvero ha esteso la sua validità anche per l’anno 2021.La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è uno degli ammortizzatori sociali predisposti a favore di chi perde involontariamente la propria occupazione e consiste in un’indennità mensile erogata su domanda dell’interessato. La Naspi è stata introdotta nel 2015 dal Jobs Act, sostituendo le precedenti ASPI e MiniASPI.La vera novità della NuovaAspi è che in caso di un nuovo impiego, si ha la possibilità di congelare (anziché azzerare) l’indennità di disoccupazione maturata negli anni; il periodo di nuova assunzione (in settimane) viene cumulato a quello congelato e quando sopravviene lo stato di disoccupazione, il lavoratore avrà diritto all’indennità residua, sommata a quella maturata durante l’ultimo rapporto di lavoro. In precedenza invece un nuovo rapporto di lavoro annullava il computo della disoccupazione maturata, rendendo quindi alle volte sconveniente l’accettazione di un nuovo impiego, soprattutto se di breve periodo.Chi ne ha diritto?L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati che ne fanno domanda telematica all’INPS in seguito al licenziamento, ad esclusione di:Dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato;Operai agricoli;Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, anche anticipato;Lavoratori extracomunitari stagionali, a cui è riservata specifica normativa.I 3 requisiti della proroga Naspi 20211) Stato di disoccupazione involontaria del richiedente, ovvero perdita dell’impiego in seguito al licenziamento e non per dimissioni o risoluzione consensuale.Anche qui ci sono delle deroghe, infatti la domanda può essere fatta nei seguenti casi:Dimissioni per giusta causa, ovvero improseguibilità del rapporto lavorativo indotta al lavoratore;Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ovvero dall’inizio della gravidanza al primo anno del bambino;Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi;Licenziamento per giusta causa, ovvero per violazioni commesse dal lavoratore.2) Requisito contributivo, ossia aver lavorato, anche in modo non continuativo e all’estero, e versato i relativi contributi per almeno 13 settimane contributive (circa 3 mesi), nell’arco degli ultimi 4 anni.3) Requisito lavorativo, ossia aver lavorato almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi.Quanto dura e quanto spettaLa NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni, per un minimo di 6 settimane ad un massimo di 104 settimane.Al lavoratore spetta il 75% della retribuzione mensile ricevuta, facendo una media degli ultimi 4 anni.La retribuzione media mensile si calcola moltiplicando il coefficiente 4,33 al reddito imponibile settimanale (cioè il reddito imponibile maturato in 4 anni / il totale delle settimane contributive).È su questo valore che si calcola il 75%, ma la quota erogata è compresa in un valore minimo e massimo:Se la retribuzione media è pari o inferiore a € 1’227,55 (minimale mensile fissato dall’INPS nel 2020 e ereditato dalla proroga naspi 2021), l’indennità è pari a € 920,66.Se la retribuzione media è superiore a € 1’227,55 l’indennità sarà pari a €920,66 a cui si somma il 25% della differenza tra la retribuzione media e € 1’227,55, per un importo massimo di € 1’335,40.L’importo sarà così erogato per i primi 4 mesi, dopodiché si riduce ogni mese del 3%.Il diritto alla prestazione è sospeso in caso di rioccupazione, ma come già detto, il lavoratore potrà riottenere l’indennità al termine del rapporto di lavoro, includendo nel conteggio le ulteriori settimane maturate.Per calcolare la tua NASPI online clicca qui.NASPI e Covid-19In seguito alla crisi Covid, il governo ha messo in campo la Naspi volontaria, una deroga alla versione ordinaria che prevede la corresponsione dell’indennità anche in caso di dimissioni volontarie del lavoratore, se lo stesso aderisce a un accordo collettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.Articolo precedenteLe scadenze erariali e l’acconto IVA del 28 dicembre 2020- Pubblicità –


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